Art. 8

Soggetto ospitante

In vigore dal 28 set 2018
Soggetto ospitante 1.   I supercomputer sono ubicati in Stati partecipanti che sono Stati membri. Uno Stato partecipante non ospita più di un supercomputer pre-esascala o un supercomputer a petascala. 2.   Il soggetto ospitante può rappresentare uno Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante. Il soggetto ospitante e le autorità competenti dello Stato partecipante o degli Stati partecipanti in un consorzio ospitante concludono un accordo a tal fine. 3.   L'impresa comune affida a un soggetto ospitante la gestione di ciascun supercomputer pre-esascala di sua proprietà conformemente all'. L'impresa comune e gli altri comproprietari affidano a un soggetto ospitante la gestione di ciascun supercomputer a petascala di loro proprietà conformemente all'. 4.   I soggetti ospitanti per i supercomputer pre-esascala e a petascala sono selezionati conformemente al paragrafo 5 del presente articolo e al regolamento finanziario dell'impresa comune di cui all'. 5.   A seguito di un invito a manifestare interesse, il soggetto ospitante e il corrispondente Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o il corrispondente consorzio ospitante sono selezionati dal consiglio di direzione tramite una procedure equa e trasparente basata, tra l'altro, sui seguenti criteri: a) conformità con le specifiche generali di sistema definite nell'invito a manifestare interesse; b) costo totale di proprietà del supercomputer; c) l'esperienza del soggetto ospitante nell'installazione e nella manutenzione di sistemi analoghi; d) la qualità delle infrastrutture fisiche e informatiche del soggetto ospitante, la loro sicurezza e connettività con il resto dell'Unione; e) la qualità del servizio agli utilizzatori, segnatamente la capacità di rispettare l'accordo sul livello dei servizi fornito tra i documenti di cui è corredata la procedura di selezione; f) la previa accettazione da parte del soggetto ospitante dei termini e delle condizioni stabiliti nel modello di convenzione di accoglienza di cui all', paragrafo 3, lettera o), dello statuto, tra cui, in particolare, gli elementi di cui all', paragrafo 2, e quelli definiti nella procedura di selezione; g) la consegna di un appropriato documento attestante l'impegno dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante o delle autorità competenti degli Stati partecipanti al consorzio ospitante a sostenere la quota del costo totale di proprietà del supercomputer pre-esascala non coperta dal contributo dell'Unione di cui all' o da qualsiasi altro contributo di cui all', fino al momento del trasferimento della proprietà dall'impresa comune a tale soggetto ospitante o fino al momento della vendita o della dismissione del supercomputer nel caso in cui non vi sia trasferimento di proprietà; h) la consegna di un appropriato documento attestante l'impegno dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante o delle autorità competenti degli Stati partecipanti al consorzio ospitante a sostenere tutte le spese del costo totale di proprietà del supercomputer a petascala non coperte dal contributo dell'Unione di cui all' o da qualsiasi altro contributo dell'Unione di cui all'. 6.   In seguito alla selezione del soggetto ospitante, lo Stato partecipante in cui esso è stabilito o il corrispondente consorzio ospitante possono decidere di invitare Stati partecipanti aggiuntivi a unirsi. L'impegno di questi ultimi rappresenta una minima parte del costo totale di proprietà del supercomputer pre-esascala fino al momento del trasferimento della proprietà dall'impresa comune a tale soggetto ospitante.
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