Art. 6

Contributi di membri diversi dall'Unione

In vigore dal 28 set 2018
Contributi di membri diversi dall'Unione 1.   Gli Stati partecipanti apportano un contributo per le spese amministrative dell'impresa comune di almeno 10 000 000 EUR. Inoltre, gli Stati partecipanti apportano un contributo per le spese operative dell'impresa comune che sia commisurato al contributo finanziario dell'Unione di cui all', paragrafo 1. È previsto un importo pari ad almeno 476 000 000 EUR. 2.   I membri del settore privato dell'impresa comune apportano - o provvedono affinché le loro entità costitutive e i loro soggetti collegati apportino - all'impresa comune contributi per almeno 422 000 000 EUR, di cui EUR 2 000 000 per le spese amministrative. 3.   I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono costituiti dai contributi previsti all' dello statuto. 4.   I contributi di cui all', paragrafo 3, lettera e), dello statuto possono essere forniti da ciascuno Stato partecipante ai beneficiari stabiliti in detto Stato partecipante. Questi possono integrare il contributo dell'impresa comune, nei limiti del tasso massimo di rimborso applicabile di cui all' del regolamento (UE) n. 1290/2013. Detti contributi non pregiudicano le norme in materia di aiuti di Stato. 5.   I membri dell'impresa comune diversi dall'Unione riferiscono al consiglio di direzione della stessa, entro il 31 gennaio di ogni anno, il valore dei contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo versati nei precedenti esercizi finanziari. 6.   Per la valutazione dei contributi di cui all', paragrafo 3, lettere da b), a f), dello statuto, i costi sono determinati secondo le prassi contabili abitualmente seguite dai soggetti interessati, le norme contabili applicabili nel paese in cui il soggetto è stabilito, le norme contabili internazionali e i principi internazionali d'informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato. Il metodo di valutazione può essere verificato dall'impresa comune in caso di dubbio sulla certificazione. Qualora permangano incertezze, il metodo di valutazione può essere sottoposto al controllo dell'impresa comune. 7.   La Commissione può cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune, oppure avviare la procedura di liquidazione di cui all' dello statuto, qualora i membri diversi dall'Unione, comprese le loro entità costitutive e i loro soggetti collegati, non apportino, apportino solo parzialmente o apportino in ritardo i contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1488:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Contributi di membri diversi dall'Unione (Art. 6 Regolamento (UE) 2018/1488) — Testo vigente | Portale Normativo