Art. 23
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
In vigore dal 28 set 2018
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.
2. L'impresa comune accorda al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, che siano necessarie per effettuare gli audit.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (13) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o a contratti finanziati, direttamente o indirettamente, conformemente al presente regolamento.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, i contratti e le convenzioni di sovvenzione derivanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune, la Corte dei conti e l'OLAF a eseguire audit e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze. Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto o la convenzione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre a eventuali terze parti interessate l'accettazione esplicita di questi poteri della Commissione, dell'impresa comune, della Corte dei conti e dell'OLAF.
5. L'impresa comune garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o commissionando adeguati controlli interni ed esterni.
6. L'impresa comune aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (15). L'impresa comune adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.
Storico versioni
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