Art. 4

Contributo finanziario dell'Unione

In vigore dal 28 set 2018
Contributo finanziario dell'Unione 1.   Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune, compresi gli stanziamenti EFTA, ammonta a un massimo di 486 000 000 EUR, ripartito come segue: a) fino a 386 000 000 EUR da Orizzonte 2020, di cui almeno 10 000 000 EUR per le spese amministrative; b) fino a 100 000 000 EUR dall'MCE. 2.   Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), è versato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al programma specifico. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), include almeno 180 000 000 EUR per gli inviti a presentare proposte affinché l'impresa comune fornisca sostegno finanziario alle azioni indirette corrispondenti al programma di ricerca e di innovazione. 3.   Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), è versato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al programma relativo all'MCE, ed è destinato esclusivamente all'acquisizione di supercomputer. 4.   L'esecuzione del bilancio per quanto riguarda il contributo finanziario dell'Unione è affidata all'impresa comune in qualità di organismo di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e all'articolo 154 dello stesso regolamento. 5.   Le modalità del contributo finanziario dell'Unione sono stabilite in un accordo di contributo e in accordi annuali di trasferimento di fondi conclusi tra la Commissione, a nome dell'Unione, e l'impresa comune. 6.   L'accordo di contributo di cui al paragrafo 5 del presente articolo verte sugli elementi indicati agli articoli 129, paragrafo 2, e 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e, tra l'altro, sui seguenti aspetti: a) i requisiti relativi al contributo dell'impresa comune per quanto riguarda i pertinenti indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione 2013/743/UE; b) i requisiti relativi al contributo dell'impresa comune ai fini del controllo di cui all'allegato III della decisione 2013/743/UE; c) gli indicatori di prestazione specifici connessi al funzionamento dell'impresa comune; d) le modalità di messa a disposizione dei dati necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai propri obblighi di diffusione e comunicazione di cui all' del regolamento (UE) n. 1291/2013 e all' del regolamento (UE) n. 1316/2013, anche tramite il portale unico dei partecipanti e altri strumenti elettronici di diffusione gestiti dalla Commissione; e) le modalità di messa a disposizione dei dati necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai propri obblighi di diffusione e comunicazione di cui all' del regolamento (UE) n. 283/2014; f) le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell'impresa comune, anche tramite il portale unico dei partecipanti e altri strumenti elettronici di diffusione gestiti dalla Commissione; g) le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell'impresa comune nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, anche tramite altri strumenti elettronici di diffusione gestiti dalla Commissione; h) l'impiego delle risorse umane e le modifiche alla loro composizione, in particolare il reclutamento per gruppo di funzione, grado e categoria, l'esercizio di riclassificazione e le eventuali modifiche al numero degli effettivi.
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