Art. 2
Definizioni
In vigore dal 28 set 2018
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «prova di accettazione»: una prova effettuata per determinare se sono soddisfatti i requisiti del sistema;
2) «tempo di accesso»: il tempo di calcolo di un supercomputer messo a disposizione di un utilizzatore o gruppo di utilizzatori per l'esecuzione dei loro programmi per computer;
3) «soggetto collegato»: un soggetto ai sensi dell', paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013;
4) «centro nazionale di competenze per il calcolo ad alte prestazioni»: un soggetto giuridico stabilito in uno Stato partecipante che è uno Stato membro, associato al relativo centro nazionale di supercalcolo di tale Stato membro che fornisce, su richiesta, agli utilizzatori dell'industria, comprese le PMI, del mondo accademico e delle pubbliche amministrazioni l'accesso ai supercomputer e alle più recenti tecnologie, strumenti, applicazioni e servizi di calcolo ad alte prestazioni e che offre competenze, abilità, formazione, messa in rete e promozione;
5) «entità costitutiva»: un'entità che costituisce un membro del settore privato dell'impresa comune, conformemente allo statuto di ciascun membro del settore privato;
6) «supercomputer a esascala»: un sistema di calcolo con un livello di prestazione in grado di eseguire 1018 operazioni di calcolo al secondo (1 esaflop), che sostiene applicazioni che forniscono soluzioni di alta fedeltà in meno tempo e che affrontano problemi di maggiore complessità;
7) «convenzione di accoglienza»: un accordo concluso tra l'impresa comune e il soggetto ospitante di un supercomputer pre-esascala o tra l'impresa comune, gli altri comproprietari di un supercomputer a petascala e il soggetto ospitante di un supercomputer a petascala, che può assumere la forma di un contratto di servizi o di altra natura;
8) «consorzio ospitante»: un gruppo di Stati partecipanti che ha convenuto di contribuire all'acquisizione e all'esercizio di un supercomputer pre-esascala o di un supercomputer a petascala;
9) «soggetto ospitante»: il soggetto giuridico che comprende le strutture necessarie ad accogliere e mettere in funzione un supercomputer e che è stabilito in uno Stato partecipante che è uno Stato membro;
10) «supercomputer nazionale»: un sistema nazionale di calcolo situato in uno Stato partecipante con un livello di prestazione di almeno 0,4 petaflop e che non è stato ancora acquisito ai sensi del presente regolamento;
11) «Stato osservatore»: uno Stato membro o paese associato al programma Orizzonte 2020 che non è uno Stato partecipante;
12) «Stato partecipante»: un paese che è membro dell'impresa comune;
13) «supercomputer a petascala»: un sistema di calcolo con un livello di prestazione in grado di eseguire 1018 operazioni di calcolo al secondo (1 petaflop);
14) «supercomputer pre-esascala»: un sistema di calcolo con un livello di prestazione in grado di eseguire più di 100 petaflop e meno di 1 esaflop;
15) «membro del settore privato»: un'associazione privata che è un membro dell'impresa comune;
16) «supercomputer»: qualsiasi sistema di calcolo con un livello di prestazione di calcolo almeno a petascala e che è stato acquisito ai sensi del presente regolamento;
17) «costo totale di proprietà» di un supercomputer: i costi di acquisizione più i costi di esercizio, inclusa la manutenzione, fino al momento in cui la proprietà del supercomputer è trasferita al soggetto ospitante o è venduta o fino a quando il supercomputer è dismesso senza trasferimento di proprietà;
18) «utilizzatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organizzazione internazionale a cui è stato concesso un tempo di accesso per utilizzare un supercomputer dell'impresa comune;
19) «piano di lavoro»: il piano di lavoro definito all', paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 1290/2013 e che funge anche da programma di lavoro di cui all' del regolamento (UE) n. 1316/2013.
Storico versioni
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