Art. 1
Costituzione
In vigore dal 28 set 2018
Costituzione
1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa europea relativa al calcolo ad alte prestazioni, è costituita, per un periodo fino al 31 dicembre 2026, un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), («impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo», «impresa comune»).
2. Per tener conto della validità del programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione («Orizzonte 2020») istituito con regolamento (UE) n. 1291/2013 e del programma relativo al Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) istituito con regolamento (UE) n. 1316/2013, gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d'appalto ai sensi del presente regolamento sono pubblicati entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d'appalto possono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2021.
3. L'impresa comune è un organismo incaricato dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
4. L'impresa comune ha personalità giuridica. In ciascuno Stato membro essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di tale Stato. In particolare, può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
5. L'impresa comune ha sede a Lussemburgo.
6. Lo statuto dell'impresa comune («statuto») è riportato nell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1488:oj#art-1