Art. 7

Fornitura del tempo di accesso ai supercomputer nazionali

In vigore dal 28 set 2018
Fornitura del tempo di accesso ai supercomputer nazionali Gli Stati partecipanti possono fornire all'impresa comune almeno il 20 % del tempo di accesso a uno o più dei loro supercomputer nazionali. Tali contributi non sono presi in considerazione nel calcolo del contributo di cui all', paragrafo 1.
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