Art. 9

Convenzione di accoglienza

In vigore dal 28 set 2018
Convenzione di accoglienza 1.   L'impresa comune conclude una convenzione di accoglienza con ciascun soggetto ospitante selezionato prima di avviare la procedura di acquisizione dei supercomputer pre-esascala. L'impresa comune e gli altri comproprietari concludono una convenzione di accoglienza con ciascun soggetto ospitante selezionato prima di avviare la procedura di acquisizione dei supercomputer a petascala. 2.   La convenzione di accoglienza definisce, in particolare, i seguenti elementi: a) i diritti e gli obblighi durante la procedura di acquisizione del supercomputer, compresa la prova di accettazione dei supercomputer; b) le condizioni delle responsabilità di gestione del supercomputer; c) la qualità del servizio offerto agli utilizzatori del supercomputer, come indicato nell'accordo sul livello dei servizi; d) i piani concernenti l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale del supercomputer; e) le condizioni di accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione al supercomputer, secondo quanto deciso dal consiglio di direzione, a norma dell'; f) le modalità di contabilizzazione dei tempi di accesso; g) la quota del costo totale di proprietà che il soggetto ospitante fa in modo che sia sostenuta dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante; h) le condizioni del trasferimento della proprietà di cui agli , paragrafo 3, e 11, paragrafo 3, compreso, nel caso dei supercomputer pre-esascala, disposizioni per il calcolo del loro valore residuo e per la loro dismissione; i) l'obbligo del soggetto ospitante di fornire l'accesso ai supercomputer, garantendo nel contempo la sicurezza di tali supercomputer, la protezione dei dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679, la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche in conformità della direttiva 2002/58/CE, e la protezione delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) in conformità della direttiva (UE) 2016/943 e la tutela della riservatezza di altri dati coperti dall'obbligo del segreto professionale; j) nel caso dei computer pre-esascala, l'obbligo del soggetto ospitante di porre in essere una procedura di audit certificato relativa alle spese di funzionamento del supercomputer e ai tempi di accesso degli utilizzatori; k) l'obbligo del soggetto ospitante di presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al consiglio di direzione una relazione di audit e i dati relativi all'utilizzo dei tempi di accesso nel precedente esercizio finanziario. 3.   La convenzione di accoglienza è disciplinata dal diritto dell'Unione, integrata, per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell'Unione, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede il soggetto ospitante. 4.   La convenzione di accoglienza contiene una clausola compromissoria che conferisce la competenza in materia alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 5.   Dopo la conclusione della convenzione di accoglienza, l'impresa comune avvia, con il sostegno del soggetto ospitante selezionato, le procedure per l'acquisizione del supercomputer pre-esascala conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune di cui all'. Dopo la conclusione della convenzione di accoglienza, l'impresa comune insieme alle autorità competenti degli Stati partecipanti avvia, con il sostegno del soggetto ospitante selezionato, le procedure per l'acquisizione del supercomputer a petascala conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune di cui all'.
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