Art. 13
Assegnazione del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer
In vigore dal 28 set 2018
Assegnazione del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer
1. La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer pre-esascala è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione, di cui all', paragrafo 1, al costo totale di proprietà del supercomputer e non supera il 50 % del tempo di accesso totale per il supercomputer.
2. A ciascuno Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o a ciascuno Stato partecipante al consorzio ospitante è assegnata una quota del rimanente tempo di accesso a ciascun supercomputer pre-esascala. Nel caso del consorzio ospitante, gli Stati partecipanti si accordano sulla ripartizione del tempo di accesso al supercomputer pre-esascala.
3. La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer a petascala è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione di cui all', paragrafo 1, ai costi di acquisizione del supercomputer.
4. A ciascuno Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o a ciascuno Stato partecipante al consorzio ospitante è assegnata una quota del rimanente tempo di accesso a ciascun supercomputer a petascala. Nel caso del consorzio ospitante, gli Stati partecipanti si accordano sulla ripartizione del tempo di accesso al supercomputer a petascala.
5. Il consiglio di direzione definisce i diritti di accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer pre-esascala e ai supercomputer a petascala e alla quota del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer nazionali.
Come principio guida, assegnazione del tempo di accesso per attività di ricerca e innovazione finanziate con fondi pubblici a qualsiasi utilizzatore di uno Stato membro o paese associato a Orizzonte 2020, sulla base di un processo di revisione tra pari equo e trasparente a seguito di continui inviti aperti a manifestare interesse lanciati dall'impresa comune, rivolti a utilizzatori della scienza, dell'industria, comprese le PMI e del settore pubblico. Le manifestazioni di interesse sono valutate da esperti indipendenti. Come regola generale, i principi di Orizzonte 2020 indirizzano i criteri per valutare i progetti degli utilizzatori presentati negli inviti a manifestare interesse.
6. Il consiglio di direzione può concedere il tempo di accesso dell'Unione senza un invito a manifestare interesse in casi eccezionali o in situazioni di emergenza o di gestione di crisi.
7. L'utilizzo della quota di tempo di accesso dell'Unione è gratuito per le applicazioni collegate ad attività di ricerca e innovazione finanziate con fondi pubblici.
8. Il consiglio di direzione monitora regolarmente il tempo di accesso dell'Unione concesso per Stato membro, per paese associato a Orizzonte 2020 e per categoria di utilizzatori, anche a fini commerciali. Può decidere di:
a)
riadeguare i tempi di accesso per categoria di attività o di utilizzatore, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle capacità dei supercomputer a petascala e pre-esascala;
b)
proporre misure supplementari di sostegno atte a garantire eque opportunità di accesso agli utilizzatori di tutti gli Stati membri e paesi associati a Orizzonte 2020 che avrebbero la finalità di aumentare il livello di abilità e competenze nei sistemi di calcolo ad alte prestazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1488:oj#art-13