Art. 12

Utilizzo dei supercomputer

In vigore dal 28 set 2018
Utilizzo dei supercomputer 1.   L'utilizzo dei supercomputer è destinato principalmente a finalità di ricerca e innovazione che rientrano nell'ambito di programmi finanziati con fondi pubblici, è aperto a utilizzatori dei settori pubblico e privato ed è incentrato esclusivamente sulle applicazioni civili. 2.   Il consiglio di direzione definisce le condizioni generali di accesso per utilizzare i supercomputer in conformità dell' e può definire condizioni specifiche di accesso per i diversi tipi di utilizzatori o di applicazioni. La qualità dei servizi è uguale per tutti gli utilizzatori. 3.   Fatti salvi gli accordi internazionali conclusi dall'Unione, il tempo di accesso è accordato solo a utilizzatori residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020, salvo diversa decisione del consiglio di direzione, in casi debitamente giustificati, tenendo conto degli interessi dell'Unione.
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Utilizzo dei supercomputer (Art. 12 Regolamento (UE) 2018/1488) — Testo vigente | Portale Normativo