Art. 10

Acquisizione e proprietà dei supercomputer pre-esascala

In vigore dal 28 set 2018
Acquisizione e proprietà dei supercomputer pre-esascala 1.   L'impresa comune acquisisce i supercomputer pre-esascala e ne diventa proprietaria. 2.   Il contributo finanziario dell'Unione di cui all', paragrafo 1, copre fino al 50 % dei costi di acquisizione più fino al 50 % dei costi di esercizio dei supercomputer pre-esascala. Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer pre-esascala è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all'. 3.   Fatto salvo l', paragrafo 4, dello statuto, non prima di quattro anni dopo la positiva prova di accettazione, da parte dell'impresa comune, del supercomputer pre-esascala installato presso un soggetto ospitante, la proprietà di tale supercomputer pre-esascala può essere trasferita a detto soggetto ospitante, venduta a un altro soggetto o dismessa con decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. In caso di trasferimento della proprietà prima dell'ammortamento completo di un supercomputer pre-esascala, il soggetto ospitante rimborsa all'impresa comune il valore residuo del supercomputer che è trasferito. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun trasferimento della proprietà al soggetto ospitante, i relativi costi sono equamente sostenuti dall'impresa comune e dal soggetto ospitante. L'impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione di un supercomputer pre-esascala.
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