Art. 11

Acquisizione e proprietà dei supercomputer a petascala

In vigore dal 28 set 2018
Acquisizione e proprietà dei supercomputer a petascala 1.   L'impresa comune acquisisce, insieme alle autorità appaltanti dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o con le autorità appaltanti degli Stati partecipanti al consorzio ospitante, i supercomputer a petascala e ne diventa comproprietaria. 2.   Il contributo finanziario dell'Unione di cui all', paragrafo 1, copre fino al 35 % dei costi di acquisizione dei supercomputer a petascala. Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer a petascala è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante eventualmente integrato dai contributi di cui all'. 3.   Fatto salvo l', paragrafo 4, dello statuto, la quota di proprietà del supercomputer a petascala di proprietà dell'impresa comune è trasferita al soggetto ospitante dopo l'ammortamento completo del supercomputer. L'impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà di un supercomputer a petascala.
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