Art. 13 · Assegnazione del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer

Art. 13

Assegnazione del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer

In vigore dal 28 set 2018
Assegnazione del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer 1.   La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer pre-esascala è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione, di cui all', paragrafo 1, al costo totale di proprietà del supercomputer e non supera il 50 % del tempo di accesso totale per il supercomputer. 2.   A ciascuno Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o a ciascuno Stato partecipante al consorzio ospitante è assegnata una quota del rimanente tempo di accesso a ciascun supercomputer pre-esascala. Nel caso del consorzio ospitante, gli Stati partecipanti si accordano sulla ripartizione del tempo di accesso al supercomputer pre-esascala. 3.   La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer a petascala è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione di cui all', paragrafo 1, ai costi di acquisizione del supercomputer. 4.   A ciascuno Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o a ciascuno Stato partecipante al consorzio ospitante è assegnata una quota del rimanente tempo di accesso a ciascun supercomputer a petascala. Nel caso del consorzio ospitante, gli Stati partecipanti si accordano sulla ripartizione del tempo di accesso al supercomputer a petascala. 5.   Il consiglio di direzione definisce i diritti di accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer pre-esascala e ai supercomputer a petascala e alla quota del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer nazionali. Come principio guida, assegnazione del tempo di accesso per attività di ricerca e innovazione finanziate con fondi pubblici a qualsiasi utilizzatore di uno Stato membro o paese associato a Orizzonte 2020, sulla base di un processo di revisione tra pari equo e trasparente a seguito di continui inviti aperti a manifestare interesse lanciati dall'impresa comune, rivolti a utilizzatori della scienza, dell'industria, comprese le PMI e del settore pubblico. Le manifestazioni di interesse sono valutate da esperti indipendenti. Come regola generale, i principi di Orizzonte 2020 indirizzano i criteri per valutare i progetti degli utilizzatori presentati negli inviti a manifestare interesse. 6.   Il consiglio di direzione può concedere il tempo di accesso dell'Unione senza un invito a manifestare interesse in casi eccezionali o in situazioni di emergenza o di gestione di crisi. 7.   L'utilizzo della quota di tempo di accesso dell'Unione è gratuito per le applicazioni collegate ad attività di ricerca e innovazione finanziate con fondi pubblici. 8.   Il consiglio di direzione monitora regolarmente il tempo di accesso dell'Unione concesso per Stato membro, per paese associato a Orizzonte 2020 e per categoria di utilizzatori, anche a fini commerciali. Può decidere di: a) riadeguare i tempi di accesso per categoria di attività o di utilizzatore, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle capacità dei supercomputer a petascala e pre-esascala; b) proporre misure supplementari di sostegno atte a garantire eque opportunità di accesso agli utilizzatori di tutti gli Stati membri e paesi associati a Orizzonte 2020 che avrebbero la finalità di aumentare il livello di abilità e competenze nei sistemi di calcolo ad alte prestazioni.
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