Art. 114
Ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia
In vigore dal 4 lug 2018
Ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia
1. È possibile presentare alla Corte di giustizia ricorsi per l'annullamento di atti dell'Agenzia intesi a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, come pure per omissione e, a norma dell', per responsabilità extracontrattuale nonché, in forza di una clausola compromissoria, per responsabilità contrattuale per danni causati da atti dell'Agenzia.
2. I ricorsi per l'annullamento di decisioni dell'Agenzia adottate a norma degli , paragrafo 6, degli articoli da 77 a 85 o dell' possono essere presentati alla Corte di giustizia solo dopo che siano state esperite tutte le possibili procedure di ricorso all'interno dell'Agenzia.
3. Le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri possono presentare ricorso contro decisioni dell'Agenzia direttamente dinanzi alla Corte di giustizia, senza dover esperire le procedure di ricorso all'interno dell'Agenzia.
4. L'Agenzia adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.
Storico versioni
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