Art. 114

Ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia

In vigore dal 4 lug 2018
Ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia 1.   È possibile presentare alla Corte di giustizia ricorsi per l'annullamento di atti dell'Agenzia intesi a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, come pure per omissione e, a norma dell', per responsabilità extracontrattuale nonché, in forza di una clausola compromissoria, per responsabilità contrattuale per danni causati da atti dell'Agenzia. 2.   I ricorsi per l'annullamento di decisioni dell'Agenzia adottate a norma degli , paragrafo 6, degli articoli da 77 a 85 o dell' possono essere presentati alla Corte di giustizia solo dopo che siano state esperite tutte le possibili procedure di ricorso all'interno dell'Agenzia. 3.   Le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri possono presentare ricorso contro decisioni dell'Agenzia direttamente dinanzi alla Corte di giustizia, senza dover esperire le procedure di ricorso all'interno dell'Agenzia. 4.   L'Agenzia adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1139:oj#art-114

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo