Art. 116

Procedure per l'adozione di decisioni

In vigore dal 4 lug 2018
Procedure per l'adozione di decisioni 1.   Il consiglio di amministrazione stabilisce procedure trasparenti per l'adozione delle decisioni individuali di cui all', paragrafo 4. In particolare, tali procedure: a) garantiscono l'audizione della persona fisica o giuridica destinataria della decisione e di qualsiasi altra parte interessata direttamente e individualmente; b) prevedono la notifica della decisione alle persone fisiche o giuridiche e la relativa pubblicazione, fatte salve le prescrizioni di cui all' e all', paragrafo 2; c) prevedono l'informazione della persona fisica o giuridica destinataria della decisione, e di qualsiasi altra parte del procedimento, in merito ai mezzi di ricorso disponibili in forza del presente regolamento; d) garantiscono che la decisione sia motivata. 2.   Il consiglio di amministrazione stabilisce procedure che specificano le condizioni di notifica delle decisioni alle persone interessate, comprese le informazioni sulle procedure di ricorso disponibili in forza del presente regolamento.
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