Art. 112

Esame dei ricorsi

In vigore dal 4 lug 2018
Esame dei ricorsi 1.   La commissione di ricorso esamina l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso. 2.   Nell'esaminare il ricorso ai sensi del paragrafo 1, la commissione di ricorso agisce rapidamente. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un dato termine, osservazioni scritte sulle notifiche da essa disposte o sulle comunicazioni effettuate da altre parti del procedimento di ricorso. La commissione di ricorso può decidere di procedere a un'udienza, di sua iniziativa o su richiesta motivata di una delle parti del ricorso.
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