Art. 111

Revisione precontenziosa

In vigore dal 4 lug 2018
Revisione precontenziosa 1.   Prima di esaminare il ricorso, la commissione di ricorso dà all'Agenzia la possibilità di rivedere la sua decisione. Se ritiene il ricorso fondato, il direttore esecutivo riforma la decisione entro due mesi dalla notifica da parte della commissione di ricorso. Tale disposizione non si applica quando il procedimento si svolge tra il ricorrente e un'altra parte controinteressata. 2.   Se la decisione non è riformata, l'Agenzia decide senza ritardo se sospendere o meno l'esecuzione della decisione, a norma dell', paragrafo 2.
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