Art. 109

Legittimazione a ricorrere

In vigore dal 4 lug 2018
Legittimazione a ricorrere Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare ricorso contro una decisione adottata nei suoi confronti o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione adottata nei confronti di un'altra persona, la riguardi direttamente ed individualmente. Le parti del procedimento possono essere parti del procedimento di ricorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1139:oj#art-109

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo