Art. 109
Legittimazione a ricorrere
In vigore dal 4 lug 2018
Legittimazione a ricorrere
Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare ricorso contro una decisione adottata nei suoi confronti o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione adottata nei confronti di un'altra persona, la riguardi direttamente ed individualmente. Le parti del procedimento possono essere parti del procedimento di ricorso.
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