Art. 32
Calcolo del risarcimento in contanti
In vigore dal 25 mag 2018
Calcolo del risarcimento in contanti
1. Il risarcimento in contanti da versare a norma dell', paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 è calcolato in uno dei seguenti modi:
a)
per le istruzioni di regolamento contro pagamento, la differenza tra il valore di mercato dei pertinenti strumenti finanziari il giorno lavorativo precedente il pagamento del risarcimento in contanti e l'importo del regolamento incluso nell'istruzione di regolamento non eseguita, se tale importo è inferiore al valore di mercato;
b)
per le istruzioni di regolamento senza pagamento, la differenza tra il valore di mercato dei pertinenti strumenti finanziari il giorno lavorativo precedente il pagamento del risarcimento in contanti e il valore di mercato di tali strumenti finanziari il giorno della negoziazione, se quest'ultimo valore è inferiore al primo.
2. Se non è già inclusa nel valore di mercato dello strumento finanziario, il risarcimento in contanti da versare a norma dell', paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 include una componente che riflette la variazione dei tassi di cambio, come pure le agevolazioni per le imprese e gli interessi maturati.
3. Il valore di mercato di cui al paragrafo 1 è determinato come segue:
a)
per gli strumenti finanziari di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione, il valore è determinato sulla base del prezzo di chiusura del mercato più rilevante in termini di liquidità, ai sensi dell', paragrafo 6, lettera b), del medesimo regolamento;
b)
per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione diversi da quelli di cui alla lettera a), il valore è determinato sulla base del prezzo di chiusura della sede di negoziazione nell'Unione con il maggiore volume di scambi;
c)
per gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), il valore è determinato sulla base di un prezzo calcolato mediante una metodologia prestabilita, approvata dall'autorità competente del CSD, che faccia riferimento a criteri connessi a dati di mercato, compresi i prezzi di mercato disponibili nelle sedi di negoziazione o nelle imprese di investimento.
4. Il valore di mercato di cui al paragrafo 1 e la componente che riflette la variazione dei tassi di cambio, le agevolazioni per le imprese e gli interessi maturati, di cui al paragrafo 2, sono comunicati ai partecipanti diretti, ai membri delle sedi di negoziazione e alle parti negoziali con una ripartizione dettagliata.
Storico versioni
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