Art. 33

Pagamento del risarcimento in contanti

In vigore dal 25 mag 2018
Pagamento del risarcimento in contanti 1.   Per le operazioni compensate da una CCP, la CCP riscuote il risarcimento in contanti dai partecipanti diretti inadempienti e lo versa ai partecipanti diretti destinatari. 2.   Per le operazioni non compensate da una CCP ma eseguite presso una sede di negoziazione, i membri della sede di negoziazione inadempienti versano il risarcimento in contanti ai membri della sede di negoziazione destinatari. 3.   Per le operazioni non compensate da una CCP e non eseguite presso una sede di negoziazione, le parti negoziali inadempienti versano il risarcimento in contanti alle parti negoziali destinatarie.
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