Art. 34

Pagamento dei costi dell'acquisto forzoso

In vigore dal 25 mag 2018
Pagamento dei costi dell'acquisto forzoso Gli importi di cui all', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 sono versati a seconda dei casi dai partecipanti diretti inadempienti, dai membri della sede di negoziazione inadempienti o dalle parti negoziali inadempienti.
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