Art. 34
Pagamento dei costi dell'acquisto forzoso
In vigore dal 25 mag 2018
Pagamento dei costi dell'acquisto forzoso
Gli importi di cui all', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 sono versati a seconda dei casi dai partecipanti diretti inadempienti, dai membri della sede di negoziazione inadempienti o dalle parti negoziali inadempienti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2018:1229:oj#art-34