Art. 34 · Pagamento dei costi dell'acquisto forzoso

Art. 34

Pagamento dei costi dell'acquisto forzoso

In vigore dal 25 mag 2018
Pagamento dei costi dell'acquisto forzoso Gli importi di cui all', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 sono versati a seconda dei casi dai partecipanti diretti inadempienti, dai membri della sede di negoziazione inadempienti o dalle parti negoziali inadempienti.
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