Art. 31
Procedura di acquisto forzoso e notifiche
In vigore dal 25 mag 2018
Procedura di acquisto forzoso e notifiche
1. Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga la parte negoziale destinataria nomina l'agente dell'acquisto forzoso e invia una notifica al riguardo alla parte negoziale inadempiente.
2. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la parte negoziale inadempiente provvede affinché ogni pertinente istruzione di regolamento relativa al mancato regolamento sia messa in sospeso.
3. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la parte negoziale inadempiente può consegnare gli strumenti finanziari all'agente dell'acquisto forzoso solo se quest'ultimo acconsente preventivamente.
Prima del ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la parte negoziale inadempiente può ancora consegnare gli strumenti finanziari direttamente alla parte negoziale destinataria.
4. La parte negoziale destinataria notifica i risultati dell'acquisto forzoso alla parte negoziale inadempiente al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo applicabile stabilito in conformità dell'. La parte negoziale destinataria provvede affinché il pertinente CSD riceva le informazioni notificate senza indebiti ritardi.
5. Se l'acquisto forzoso va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.
6. Se l'acquisto forzoso non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 include l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell', a meno che la notifica specifichi che l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata.
7. Se l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata, la parte negoziale destinataria notifica i risultati dell'acquisto forzoso rinviato alla parte negoziale inadempiente al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo di differimento di cui all'. La parte negoziale destinataria provvede affinché il pertinente CSD riceva le informazioni notificate senza indebiti ritardi.
8. Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.
9. Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell'.
10. La parte negoziale destinataria accetta e paga gli strumenti finanziari acquistati di cui ai paragrafi 5 e 8.
11. Alla fine di ogni giorno lavorativo in cui la parte negoziale destinataria riceve gli strumenti di cui ai paragrafi 5 e 8, le parti negoziali destinataria e inadempiente provvedono affinché:
a)
le istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate;
b)
nuove istruzioni di regolamento siano inserite nel sistema di regolamento titoli per gli strumenti finanziari non consegnati e il CSD riceva le informazioni necessarie a identificarle.
12. La parte negoziale inadempiente paga il risarcimento in contanti di cui ai paragrafi 6 e 9 conformemente all', paragrafo 3.
13. Le parti negoziali inadempiente e destinataria provvedono affinché le pertinenti istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate al momento del pagamento del risarcimento in contanti di cui ai paragrafi 6 e 9 o, al più tardi, il secondo giorno lavorativo successivo alla comunicazione dell'importo del risarcimento.
Storico versioni
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