Art. 38

Durata del differimento dell'esecuzione dell'acquisto forzoso

In vigore dal 25 mag 2018
Durata del differimento dell'esecuzione dell'acquisto forzoso Se la CCP, il membro della sede di negoziazione destinatario o la parte negoziale destinataria rinvia l'esecuzione dell'acquisto forzoso, la durata del periodo di differimento di cui all', paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 è stabilita conformemente ai tempi di cui all'.
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