Art. 38 · Durata del differimento dell'esecuzione dell'acquisto forzoso

Art. 38

Durata del differimento dell'esecuzione dell'acquisto forzoso

In vigore dal 25 mag 2018
Durata del differimento dell'esecuzione dell'acquisto forzoso Se la CCP, il membro della sede di negoziazione destinatario o la parte negoziale destinataria rinvia l'esecuzione dell'acquisto forzoso, la durata del periodo di differimento di cui all', paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 è stabilita conformemente ai tempi di cui all'.
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