Art. 29
Procedura di acquisto forzoso e notifiche
In vigore dal 25 mag 2018
Procedura di acquisto forzoso e notifiche
1. Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga il membro della sede di negoziazione destinatario nomina l'agente dell'acquisto forzoso e informa della nomina il membro della sede di negoziazione inadempiente.
2. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il membro della sede di negoziazione inadempiente provvede affinché ogni pertinente istruzione di regolamento relativa al mancato regolamento sia messa in sospeso.
3. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il membro della sede di negoziazione inadempiente può consegnare gli strumenti finanziari all'agente dell'acquisto forzoso solo se quest'ultimo acconsente preventivamente.
Prima del ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il membro della sede di negoziazione inadempiente può ancora consegnare gli strumenti finanziari direttamente al membro della sede di negoziazione destinatario.
4. Il membro della sede di negoziazione destinatario notifica i risultati dell'acquisto forzoso al membro della sede di negoziazione inadempiente e al pertinente CSD al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo stabilito in conformità dell'.
5. Se l'acquisto forzoso va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.
6. Se l'acquisto forzoso non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 include l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell', a meno che la notifica specifichi che l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata.
7. Se l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata, il membro della sede di negoziazione destinatario notifica i risultati dell'acquisto forzoso rinviato al membro della sede di negoziazione inadempiente e al pertinente CSD al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo di differimento di cui all'.
8. Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.
9. Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell'.
10. Il membro della sede di negoziazione destinatario accetta e paga gli strumenti finanziari acquistati di cui ai paragrafi 5 e 8.
11. Alla fine di ogni giorno lavorativo in cui il membro della sede di negoziazione destinatario riceve gli strumenti di cui ai paragrafi 5 e 8, i membri della sede di negoziazione destinatario e inadempiente provvedono affinché:
a)
le istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate;
b)
nuove istruzioni di regolamento siano inserite nel sistema di regolamento titoli per gli strumenti finanziari non consegnati e il CSD riceva le informazioni necessarie a identificarle.
12. Il membro della sede di negoziazione inadempiente paga il risarcimento in contanti di cui ai paragrafi 6 e 9 conformemente all', paragrafo 2.
13. I membri della sede di negoziazione inadempiente e destinatario provvedono affinché le pertinenti istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate al momento del pagamento del risarcimento in contanti di cui ai paragrafi 6 e 9 o, al più tardi, il secondo giorno lavorativo successivo alla comunicazione dell'importo del risarcimento.
Storico versioni
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