Art. 30

Verifica iniziale

In vigore dal 25 mag 2018
Verifica iniziale 1.   Per le operazioni non compensate da una CCP e non eseguite presso una sede di negoziazione, i partecipanti destinatari, attraverso i loro clienti, informano senza indebiti ritardi la parte negoziale destinataria degli eventuali mancati regolamenti. 2.   Il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga, la parte negoziale destinataria verifica se è possibile effettuare l'acquisto forzoso conformemente all'. 3.   Se non è possibile effettuare l'acquisto forzoso a norma dell', la parte negoziale destinataria comunica alla parte negoziale inadempiente i risultati della verifica e l'importo del risarcimento in contanti calcolato conformemente all'. Il risarcimento in contanti è versato conformemente all', paragrafo 2. 4.   Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, si applica l'.
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