Art. 21
Acquisto forzoso impossibile
In vigore dal 25 mag 2018
Acquisto forzoso impossibile
L'acquisto forzoso è considerato impossibile solo se:
a)
gli strumenti finanziari in questione non esistono più;
b)
per le operazioni non compensate da una CCP, il membro della sede di negoziazione inadempiente o la parte negoziale inadempiente sono soggetti a procedura d'insolvenza.
Ai fini della lettera b), per procedura d'insolvenza si intende una procedura concorsuale prevista dalla legge di uno Stato membro o di un paese terzo per liquidare il membro della sede di negoziazione o la parte negoziale o riorganizzarli, tale da comportare la sospensione dei trasferimenti o dei pagamenti o l'imposizione di limiti agli stessi.
Storico versioni
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