Art. 22

Procedura di acquisto forzoso priva di effetti

In vigore dal 25 mag 2018
Procedura di acquisto forzoso priva di effetti 1.   Le seguenti operazioni sono considerate costituite da più operazioni ai fini dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014: a) operazioni in cui una parte vende strumenti finanziari in contanti («prima operazione»), con l'impegno dell'altra parte a vendere strumenti finanziari equivalenti alla prima parte a un prezzo determinato o determinabile («seconda operazione»); b) operazioni in cui una parte trasferisce strumenti finanziari a un'altra parte («prima operazione»), con l'impegno dell'altra parte a restituire strumenti finanziari equivalenti alla prima parte («seconda operazione»). 2.   Quando si applica il paragrafo 1, la procedura di acquisto forzoso è considerata priva di effetti se la data di regolamento prevista della seconda operazione è fissata entro 30 giorni lavorativi dopo la data di regolamento prevista della prima operazione.
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