Art. 24
Agente di acquisto forzoso
In vigore dal 25 mag 2018
Agente di acquisto forzoso
L'agente dell'acquisto forzoso non ha conflitti di interesse nell'esecuzione dell'acquisto forzoso e lo esegue alle condizioni più favorevoli per il partecipante diretto, il membro della sede di negoziazione o la parte negoziale inadempienti, a seconda dei casi, in conformità dell' della direttiva 2014/65/UE.
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