Art. 24 · Agente di acquisto forzoso

Art. 24

Agente di acquisto forzoso

In vigore dal 25 mag 2018
Agente di acquisto forzoso L'agente dell'acquisto forzoso non ha conflitti di interesse nell'esecuzione dell'acquisto forzoso e lo esegue alle condizioni più favorevoli per il partecipante diretto, il membro della sede di negoziazione o la parte negoziale inadempienti, a seconda dei casi, in conformità dell' della direttiva 2014/65/UE.
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