Art. 4
Agevolazione e trattamento dei regolamenti
In vigore dal 25 mag 2018
Agevolazione e trattamento dei regolamenti
1. I CSD trattano tutte le istruzioni di regolamento in modo automatizzato.
2. I CSD che sono intervenuti manualmente nel processo di regolamento automatico secondo le modalità di cui al paragrafo 3, lettera a) o b), informano l'autorità competente del motivo di tale intervento entro 30 giorni dallo stesso, a meno che lo stesso motivo sia già stato comunicato per interventi precedenti.
3. Si ha intervento manuale nel processo di regolamento automatico nelle seguenti circostanze:
a)
se l'inserimento dell'istruzione di regolamento ricevuta nel sistema di regolamento titoli è stato ritardato o modificato o se l'istruzione stessa è stata modificata al di fuori delle procedure automatizzate;
b)
se durante il trattamento delle istruzioni di regolamento ricevute nel meccanismo di regolamento viene effettuato un intervento al di fuori delle procedure automatizzate, compresa la gestione degli incidenti informatici.
4. Le autorità competenti possono comunicare ai CSD in qualsiasi momento che un determinato motivo non giustifica interventi manuali nel processo di regolamento automatico. Successivamente i CSD non intervengono manualmente nel processo di regolamento automatico per detto motivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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