Art. 5
Abbinamento delle istruzioni di regolamento e inserimento dei relativi dati
In vigore dal 25 mag 2018
Abbinamento delle istruzioni di regolamento e inserimento dei relativi dati
1. I CSD forniscono ai partecipanti una funzionalità che supporta l'abbinamento in tempo reale continuo e completamente automatizzato delle istruzioni di regolamento nel corso di ogni giorno lavorativo.
2. I CSD richiedono ai partecipanti di abbinare le loro istruzioni di regolamento attraverso la funzionalità di cui al paragrafo 1 prima del regolamento, tranne nei seguenti casi:
a)
se il CSD ha riconosciuto che le istruzioni di regolamento sono già state abbinate dalle sedi di negoziazione, dalle CCP o da altri soggetti;
b)
se il CSD stesso ha abbinato le istruzioni di regolamento;
c)
nel caso di istruzioni di regolamento «senza pagamento» («FOP») di cui all', paragrafo 1, lettera g), punto i), che consistono in ordini di trasferimento degli strumenti finanziari tra conti diversi aperti a nome dello stesso partecipante o gestiti dallo stesso operatore.
Gli operatori dei conti di cui alla lettera c) comprendono soggetti aventi un rapporto contrattuale con il CSD e che gestiscono conti titoli presso il CSD in questione mediante la registrazione contabile in tali conti.
3. I CSD richiedono ai partecipanti di utilizzare i seguenti campi nelle istruzioni di regolamento ai fini dell'abbinamento:
a)
il tipo di istruzione di regolamento di cui all', paragrafo 1, lettera g);
b)
la data di esecuzione prevista dell'istruzione di regolamento;
c)
la data della negoziazione;
d)
la valuta, tranne nel caso di istruzioni di regolamento FOP;
e)
l'importo del regolamento, tranne nel caso di istruzioni di regolamento FOP;
f)
il valore nominale degli strumenti di debito o la quantità per gli altri strumenti finanziari;
g)
la consegna o il ricevimento degli strumenti finanziari o del contante;
h)
il codice ISIN dello strumento finanziario;
i)
l'identificativo del partecipante che consegna gli strumenti finanziari o il contante;
j)
l'identificativo del partecipante che riceve gli strumenti finanziari o il contante;
k)
l'identificativo del CSD della controparte del partecipante, nel caso di CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune, anche nelle circostanze di cui all', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014;
l)
altri campi di abbinamento richiesti dal CSD per facilitare il regolamento delle operazioni.
4. Oltre ai campi di cui al paragrafo 3, i CSD richiedono ai partecipanti di utilizzare nelle loro istruzioni di regolamento un campo indicante il tipo di operazione in base alla seguente tassonomia:
a)
acquisto o vendita di titoli;
b)
operazioni di gestione delle garanzie reali;
c)
operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito;
d)
operazioni di vendita con patto di riacquisto;
e)
altre operazioni, identificabili mediante codici ISO più granulari forniti dal CSD.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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