Art. 3
Misure relative ai clienti al dettaglio
In vigore dal 25 mag 2018
Misure relative ai clienti al dettaglio
Le imprese di investimento richiedono ai clienti al dettaglio di inviare loro tutte le pertinenti informazioni di regolamento per le operazioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 entro le ore 12:00 CET del giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operazione ha avuto luogo nella zona di fuso orario dell'impresa di investimento, a meno che il cliente in questione detenga gli strumenti finanziari e il contante presso la stessa impresa di investimento.
Storico versioni
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