Art. 2

Misure relative ai clienti professionali

In vigore dal 25 mag 2018
Misure relative ai clienti professionali 1.   Le imprese di investimento richiedono ai clienti professionali di inviare loro per iscritto l'attribuzione di titoli o di contante per le operazioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, indicando i conti su cui effettuare l'accredito o l'addebito. L'attribuzione scritta specifica quanto segue: a) il tipo di operazione, tra i seguenti: i) acquisto o vendita di titoli; ii) operazioni di gestione delle garanzie reali; iii) operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito; iv) operazioni di vendita con patto di riacquisto; v) altre operazioni, identificabili mediante codici ISO più granulari; b) il numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) dello strumento finanziario o, qualora l'ISIN non fosse disponibile, un altro identificativo dello strumento finanziario; c) la consegna o il ricevimento degli strumenti finanziari o del contante; d) il valore nominale degli strumenti di debito e la quantità per gli altri strumenti finanziari; e) la data della negoziazione; f) il prezzo di negoziazione dello strumento finanziario; g) la valuta in cui è espresso il prezzo dell'operazione; h) la data prevista di regolamento dell'operazione; i) l'importo totale del contante da consegnare o ricevere; j) l'identificativo del soggetto presso il quale sono detenuti i titoli; k) l'identificativo del soggetto presso il quale è detenuto il contante; l) i nomi e i numeri dei conti titoli o dei conti correnti su cui effettuare l'accredito o l'addebito. L'attribuzione scritta include tutte le altre informazioni richieste dall'impresa di investimento al fine di agevolare il regolamento dell'operazione. Le imprese di investimento che hanno ricevuto conferma dell'esecuzione dell'ordine di operazione impartito dal cliente professionale assicurano, mediante accordi contrattuali, che il cliente professionale confermi l'accettazione delle condizioni dell'operazione per iscritto entro i termini di cui al paragrafo 2. La conferma scritta può anche essere inclusa nell'attribuzione scritta. Le imprese di investimento forniscono ai clienti professionali la possibilità di inviare l'attribuzione scritta e la conferma scritta per via elettronica, applicando le procedure e le norme di comunicazione internazionali aperte per la messaggistica e i dati di riferimento di cui all' del regolamento (UE) n. 909/2014. 2.   I clienti professionali fanno in modo che l'attribuzione scritta e la conferma scritta di cui al paragrafo 1 sia ricevuta dall'impresa di investimento entro uno dei seguenti termini: a) entro la fine del giorno lavorativo in cui l'operazione ha avuto luogo, se l'impresa di investimento e il cliente professionale in questione si trovano in una zona con lo stesso fuso orario; b) entro le ore 12:00 CET del giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operazione ha avuto luogo, quando si verifica una delle seguenti situazioni: i) vi è una differenza di oltre due ore tra il fuso orario dell'impresa di investimento e il fuso orario del cliente professionale in questione; ii) gli ordini sono stati eseguiti dopo le ore 16:00 CET del giorno lavorativo nella zona di fuso orario dell'impresa di investimento. Le imprese di investimento confermano il ricevimento dell'attribuzione scritta e della conferma scritta entro due ore dal ricevimento. Se l'impresa di investimento riceve l'attribuzione scritta e la conferma scritta meno di un'ora prima della chiusura degli uffici, essa ne conferma il ricevimento entro un'ora dall'apertura degli uffici il giorno lavorativo successivo. 3.   Se l'impresa di investimento riceve le informazioni di regolamento necessarie di cui al paragrafo 1 in anticipo rispetto ai termini di cui al paragrafo 2, essa può concordare per iscritto con i clienti professionali che non è necessario trasmettere l'attribuzione scritta e la conferma scritta pertinenti. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai clienti professionali che detengono i titoli e il contante pertinenti per il regolamento presso la stessa impresa di investimento.
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