Art. 21
Condizioni zoosanitarie specifiche relative alle importazioni di equidi da macello
In vigore dal 12 apr 2018
Condizioni zoosanitarie specifiche relative alle importazioni di equidi da macello
L'operatore, quale indicato nella casella I.7. del DVCE di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto i), responsabile di una partita di equidi da macello provvede affinché, dopo i controlli effettuati presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione, gli animali
a)
siano trasportati direttamente, senza indugio e senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario diverso, al macello di destinazione, dove sono macellati entro 72 ore dall'arrivo al macello, o
b)
transitino per un unico mercato o centro di raccolta riconosciuto di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2009/156/CE, come indicato nel certificato sanitario di cui all', paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, da cui sono portati, conformemente alle disposizioni nazionali che garantiscono la tracciabilità, direttamente a un macello per essere macellati, entro il più breve tempo possibile e al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla data di arrivo nell'Unione, senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario diverso.
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