Art. 22
Disposizioni transitorie
In vigore dal 12 apr 2018
Disposizioni transitorie
Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2018, gli Stati membri autorizzano l'ingresso nell'Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi accompagnate da certificati sanitari redatti in conformità dei modelli di certificati sanitari applicabili prima della data di applicazione del presente regolamento specificata all', secondo comma.
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