Art. 20

Condizioni zoosanitarie specifiche relative alla reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea per partecipare a corse, competizioni e manifestazioni culturali

In vigore dal 12 apr 2018
Condizioni zoosanitarie specifiche relative alla reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea per partecipare a corse, competizioni e manifestazioni culturali 1.   Gli Stati membri autorizzano la reintroduzione di cavalli registrati, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) il cavallo registrato è rimasto al di fuori dell'Unione per un periodo non superiore a 30 giorni, salvo che non sia espressamente previsto al paragrafo 3; b) il cavallo registrato non ha soggiornato né ha transitato via terra nel territorio di un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo che non rientrino nello stesso gruppo sanitario del paese terzo o della parte del territorio di un paese terzo in cui il certificato sanitario conforme all'allegato II, parte 2, sezione A, è stato firmato dal veterinario ufficiale; c) il certificato sanitario per l'esportazione temporanea, firmato dal veterinario ufficiale dello Stato membro di origine, o una sua copia autorizzata, è presentato su richiesta del posto d'ispezione frontaliero di reintroduzione nell'Unione. 2.   L'autorità competente che certifica l'esportazione temporanea di un cavallo registrato in un paese terzo provvede affinché, in applicazione dell', paragrafo 1, della decisione 93/444/CEE, il cavallo registrato sia accompagnato fino al punto di uscita in un altro Stato membro da un certificato sanitario conforme all'allegato III della direttiva 2009/156/CE. 3.   La reintroduzione dopo un'esportazione temporanea per un periodo superiore a 30 giorni di cavalli registrati che partecipano a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali è subordinata a norme zoosanitarie specifiche figuranti nei corrispondenti modelli di certificati sanitari di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, relativamente all'evento in questione. 4.   L'operatore, quale indicato alla casella I.7. del DVCE, responsabile della partita garantisce che durante l'esportazione temporanea il cavallo registrato non ha soggiornato né ha transitato via terra nel territorio di un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo che non rientrino nello stesso gruppo sanitario del paese terzo o della parte del territorio di un paese terzo in cui il certificato sanitario conforme all'allegato II, parte 2, sezione A, è stato firmato dal veterinario ufficiale.
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