Art. 18
Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati temporaneamente ammessi nell'Unione
In vigore dal 12 apr 2018
Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati temporaneamente ammessi nell'Unione
1. La reintroduzione di cavalli registrati temporaneamente ammessi può essere autorizzata dopo un'esportazione temporanea in un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo dal quale è autorizzata la reintroduzione di cavalli registrati per partecipare a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali per le quali sono stabiliti modelli di certificati sanitari per la reintroduzione nell'Unione conformemente all', paragrafo 3, purché la reintroduzione nell'Unione abbia luogo entro un periodo inferiore a 90 giorni dalla data di rilascio del DVCE di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto i).
2. Al fine di consentire la reintroduzione di un cavallo registrato di cui al paragrafo 1, l'autorità competente di cui all', paragrafo 1, lettera b), punti i) e iii), che rilascia il certificato per l'esportazione temporanea:
a)
applica le misure di cui all', paragrafo 4, lettere a), b) e, ove applicabile, c);
b)
informa mediante TRACES il posto d'ispezione frontaliero della prevista reintroduzione compilando la parte III del DVCE;
c)
rilascia all'operatore, quale indicato alla casella I.7. del DVCE di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto i), una nuova copia del DVCE comprendente la parte III aggiunta in conformità della lettera b) del presente paragrafo;
d)
annulla o revoca le copie del DVCE rilasciate in conformità dell', paragrafo 1, lettera c), o, in caso di un precedente trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, conformemente all', paragrafo 2, lettera c).
3. Il posto d'ispezione frontaliero di reintroduzione:
a)
conserva l'originale del certificato sanitario di cui all', paragrafo 1, lettera c);
b)
informa mediante TRACES della reintroduzione di un cavallo registrato:
i)
l'autorità competente del luogo di destinazione, quale indicato nella dichiarazione che accompagna il certificato sanitario di cui all', paragrafo 1, lettera a), o come modificato in conformità dell', paragrafo 2, lettera a);
ii)
il posto d'ispezione frontaliero di uscita, quale indicato nella dichiarazione che accompagna il certificato sanitario di cui all', paragrafo 1, lettera a), o come modificato in conformità dell', paragrafo 2, lettera a), compilando la casella I.24. del DVCE di cui alla lettera d);
c)
chiede all'autorità competente del luogo di destinazione di verificare e, se del caso, confermare l'arrivo del cavallo registrato compilando la casella I.6. del DVCE di cui alla lettera d);
d)
rilascia all'operatore copia di un nuovo DVCE in cui la casella II.1. è completata con un riferimento al numero del DVCE emesso precedentemente in conformità dell', paragrafo 1, lettera c), o, in caso di un precedente trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, in conformità dell', paragrafo 2, lettera c), e in cui la casella II.14. è completata entro il termine per l'uscita dall'Unione indicato nel DVCE di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto i);
e)
annulla o revoca le copie del DVCE rilasciate all'operatore in conformità dell', paragrafo 1, lettera c), o, in caso di un precedente trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, conformemente all', paragrafo 2, lettera c).
4. In seguito alla reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato ammesso temporaneamente a norma del paragrafo 1, le norme di cui all' si applicano per il periodo residuo inferiore a 90 giorni dalla data di rilascio del DVCE di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto i).
Storico versioni
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