Art. 3
Elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso di equidi nell'Unione
In vigore dal 12 apr 2018
Elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso di equidi nell'Unione
1. Gli Stati membri autorizzano l'ingresso nell'Unione di partite di equidi provenienti dai paesi terzi o, se l'Unione applica la regionalizzazione, dalle parti del territorio di paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 della tabella di cui all'allegato I conformemente alle indicazioni figuranti in tale allegato, come segue:
a)
l'ammissione temporanea di cavalli registrati come indicato nella colonna 6 della tabella di cui all'allegato I, accompagnati da un certificato sanitario individuale redatto in conformità del modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 1, sezione A;
b)
il transito di equidi come indicato nella colonna 15 della tabella di cui all'allegato I, accompagnati da un certificato sanitario individuale redatto in conformità del modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 1, sezione B;
c)
la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea come indicato nella colonna 7 della tabella di cui all'allegato I, accompagnati da un certificato sanitario individuale redatto in conformità dell'appropriato modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, sezione A o B;
d)
l'importazione di cavalli registrati come indicato nella colonna 8 della tabella di cui all'allegato I, accompagnati da un certificato sanitario individuale redatto in conformità del modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 3, sezione A;
e)
l'importazione di una partita di equidi da macello come indicato nella colonna 9 della tabella di cui all'allegato I, accompagnati da un certificato sanitario redatto in conformità del modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 3, sezione B;
f)
l'importazione di equidi registrati e di equidi da allevamento e da reddito come indicato nella colonna 10 della tabella di cui all'allegato I, accompagnati da un certificato sanitario individuale redatto in conformità del modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 3, sezione A.
2. L'autorità competente del paese terzo di spedizione applica le misure necessarie per conformarsi alle condizioni specifiche o limitazioni temporali indicate per quel paese nella colonna 16 della tabella di cui all'allegato I.
Storico versioni
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