Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 12 apr 2018
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di partite di equidi e di loro sperma, ovuli ed embrioni.
Esso fissa inoltre le norme zoosanitarie e di certificazione veterinaria applicabili a tali partite.
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