Art. 4
Paesi terzi e parti del territorio dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso di sperma di equidi nell'Unione
In vigore dal 12 apr 2018
Paesi terzi e parti del territorio dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso di sperma di equidi nell'Unione
Gli Stati membri autorizzano l'ingresso nell'Unione di partite di sperma di equidi dai paesi terzi o, se l'Unione applica la regionalizzazione, dalle parti del territorio di paesi terzi, elencati nelle colonne 2 e 4 della tabella di cui all'allegato I, come indicato nelle colonne 11, 12 e 13 di detta tabella, a condizione che la partita rispetti le seguenti condizioni:
a)
sia spedita da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma elencato conformemente all', paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE;
b)
sia accompagnata da un certificato sanitario redatto secondo il modello di certificato sanitario appropriato di cui all'allegato III, parte 1.
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