Art. 6

Certificazione

In vigore dal 12 apr 2018
Certificazione 1.   I certificati sanitari di cui agli , sono redatti e rilasciati a norma: a) delle garanzie o condizioni supplementari di cui alla colonna 16 dell'allegato I; b) delle note esplicative di cui, rispettivamente, all'allegato II, parte 4, e all'allegato III, parte 3. 2.   Le disposizioni del paragrafo 1 non vietano il ricorso alla certificazione elettronica o ad altri sistemi concordati, se esistono a tal fine procedure armonizzate a livello dell'Unione.
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