Art. 6
Certificazione
In vigore dal 12 apr 2018
Certificazione
1. I certificati sanitari di cui agli , sono redatti e rilasciati a norma:
a)
delle garanzie o condizioni supplementari di cui alla colonna 16 dell'allegato I;
b)
delle note esplicative di cui, rispettivamente, all'allegato II, parte 4, e all'allegato III, parte 3.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non vietano il ricorso alla certificazione elettronica o ad altri sistemi concordati, se esistono a tal fine procedure armonizzate a livello dell'Unione.
Storico versioni
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