Art. 7

Periodo di validità dei certificati sanitari

In vigore dal 12 apr 2018
Periodo di validità dei certificati sanitari 1.   L'operatore responsabile di una partita di equidi o di sperma, ovuli o embrioni di equidi destinata all'ingresso nell'Unione garantisce che la partita sia presentata al posto d'ispezione frontaliero riconosciuto autorizzato per la partita in questione entro 10 giorni dalla data di certificazione della partita nel paese terzo di spedizione. 2.   Se gli equidi sono trasportati via mare, il periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 1 è prorogato del tempo di trasporto su mare.
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