Art. 9
Norme zoosanitarie specifiche per il trasporto aereo
In vigore dal 12 apr 2018
Norme zoosanitarie specifiche per il trasporto aereo
1. L'operatore responsabile di una partita di equidi destinati all'ingresso nell'Unione per via aerea garantisce il rispetto delle seguenti disposizioni:
a)
le gabbie, i container o i box e lo spazio aereo circostante nel compartimento di trasporto sono irrorati con un repellente contro gli insetti adeguato in combinazione con un insetticida immediatamente dopo la chiusura delle porte dell'aeromobile;
b)
il comandante dell'aeromobile compila e firma la dichiarazione di cui all'allegato V, parte 1.
2. In deroga all', paragrafo 3, gli Stati membri, su richiesta dell'operatore responsabile della partita, possono autorizzare il trasbordo diretto da un aeromobile a un altro in un paese non elencato nell'allegato I, a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:
a)
il trasbordo sia effettuato nello stesso aeroporto, nell'area dello stesso ufficio doganale, sotto la supervisione diretta di un veterinario ufficiale o del funzionario doganale responsabile;
b)
durante il trasbordo gli equidi siano protetti dagli attacchi di insetti vettori di malattie trasmissibili agli equidi;
c)
gli equidi non entrino in contatto con altri equidi di stato sanitario diverso;
d)
le misure previste al paragrafo 1, lettere a) e b), sono applicate per l'aeromobile da utilizzare per il proseguimento del viaggio;
e)
la conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo è certificata da un veterinario ufficiale o dal funzionario doganale responsabile nel manifesto di trasbordo redatto secondo il modello di cui all'allegato V, parte 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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