Art. 10

Norme zoosanitarie specifiche per il trasporto marittimo

In vigore dal 12 apr 2018
Norme zoosanitarie specifiche per il trasporto marittimo 1.   L'operatore responsabile di una partita di equidi destinati all'ingresso nell'Unione per via marittima garantisce il rispetto delle seguenti disposizioni: a) la nave è destinata ad attraccare direttamente in un porto dell'Unione senza scalo in porti di paesi terzi o parti del territorio di paesi terzi non inclusi nell'elenco di cui all'allegato I; b) le gabbie, i container o i box e lo spazio aereo circostante nel compartimento di trasporto sono irrorati con un repellente contro gli insetti adeguato in combinazione con un insetticida immediatamente dopo la chiusura del compartimento; c) il comandante della nave compila e firma la dichiarazione di cui all'allegato V, parte 2. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare il trasbordo diretto da una nave a un'altra in un paese non elencato nell'allegato I, a condizione che: a) il trasbordo sia effettuato nello stesso porto, nell'area dello stesso ufficio doganale, sotto la supervisione diretta di un veterinario ufficiale o del funzionario doganale responsabile; b) gli equidi durante il trasbordo siano protetti dagli attacchi di insetti vettori di malattie trasmissibili agli equidi; c) gli equidi non entrino in contatto con altri equidi di stato sanitario diverso; d) la conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo è certificata da un veterinario ufficiale o dal funzionario doganale responsabile nel manifesto di trasbordo redatto secondo il modello di cui all'allegato V, parte 3.
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