Art. 11

Norme generali per gli esami di laboratorio per la certificazione di partite di equidi o di loro sperma, ovuli o embrioni destinati all'ingresso nell'Unione

In vigore dal 12 apr 2018
Norme generali per gli esami di laboratorio per la certificazione di partite di equidi o di loro sperma, ovuli o embrioni destinati all'ingresso nell'Unione 1.   L'autorità competente del paese terzo di spedizione degli equidi o dello sperma, degli ovuli o degli embrioni di equidi destinati all'ingresso nell'Unione garantisce che gli esami di laboratorio previsti nei certificati sanitari di cui agli allegati II e III per la morva, la durina, l'anemia infettiva equina, l'encefalomielite equina venezuelana, l'encefalomielite equina orientale e occidentale, l'encefalite giapponese, la febbre del Nilo occidentale, la stomatite vescicolare, l'arterite virale equina e la metrite contagiosa equina siano almeno conformi agli obblighi di sensibilità e specificità definiti per le malattie in questione nel rispettivo capitolo della sezione 2.5. del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri, ultima edizione, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). 2.   L'autorità competente del paese terzo di spedizione degli equidi destinati all'Unione garantisce che gli esami di laboratorio previsti nei certificati sanitari di cui all'allegato II per la peste equina sono effettuati conformemente all'allegato IV della direttiva 2009/156/CE. 3.   L'autorità competente del paese terzo di spedizione degli equidi o dello sperma, degli ovuli o degli embrioni di equidi destinati all'Unione garantisce il rispetto delle seguenti disposizioni: a) gli esami di cui ai paragrafi 1 e 2 sono eseguiti in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo di spedizione; b) le informazioni relative al campionamento e ai risultati degli esami sono riportate come prescritto nel certificato sanitario per la partita in questione a norma dell'allegato II o III sulla base del rapporto di laboratorio messo a disposizione del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:659:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo