Art. 12
Esame all'arrivo nell'Unione
In vigore dal 12 apr 2018
Esame all'arrivo nell'Unione
1. Se un esame effettuato nello Stato membro di ingresso o per suo conto su un campione prelevato conformemente all' della decisione 97/794/CE non conferma il risultato di un esame di laboratorio attestato in un certificato sanitario che accompagna gli equidi o lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di equidi in arrivo nell'Unione, come stabilito nell'allegato II o III del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di ingresso provvede affinché l'esame venga ripetuto nel laboratorio nazionale di riferimento designato per la malattia in questione a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (38).
2. Se le misure di cui al paragrafo 1 non permettono ai controlli di conformità effettuati conformemente all' della decisione 97/794/CE di giungere a un risultato conclusivo, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 garantisce che il campione di cui allo stesso paragrafo è sottoposto a esami definitivi come di seguito descritto:
a)
per la peste equina, nel laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste equina designato a norma della direttiva 92/35/CEE del Consiglio (39);
b)
per le malattie di cui all', paragrafo 1, nel laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina, designato conformemente al regolamento (CE) n. 180/2008.
Storico versioni
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