Art. 13
Vaccinazioni e registro delle vaccinazioni
In vigore dal 12 apr 2018
Vaccinazioni e registro delle vaccinazioni
1. L'autorità competente del paese terzo di spedizione degli equidi o dello sperma, degli ovuli o degli embrioni di equidi destinati all'Unione garantisce che la vaccinazione attestata nei certificati di cui agli allegati II o III è effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a)
è effettuata secondo le istruzioni del fabbricante o, se più rigorosa, la legislazione nazionale;
b)
è effettuata mediante l'uso di un vaccino autorizzato che soddisfi almeno le prescrizioni di sicurezza, sterilità ed efficacia stabilite per il vaccino di cui trattasi nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri, ultima edizione, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).
2. Se l'autorità competente di un paese terzo attesta che il risultato di laboratorio positivo di un esame sierologico per la peste equina è correlato a una precedente vaccinazione, la vaccinazione è documentata nel documento di identificazione che accompagna l'equino, se tale documento è disponibile.
Storico versioni
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