Art. 14

Prescrizioni relative all'arterite virale equina

In vigore dal 12 apr 2018
Prescrizioni relative all'arterite virale equina 1.   Gli equidi maschi non castrati destinati all'ingresso nell'Unione, ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV, punto 1, sono sottoposti ad esame per l'arterite virale equina, per accertare che il loro sperma sia indenne dal virus dell'arterite equina. 2.   La vaccinazione contro l'arterite virale equina, compresi gli esami prescritti a norma all'allegato IV, punto 1, lettera a), è effettuata sotto controllo veterinario ufficiale. 3.   La vaccinazione contro l'arterite virale equina è valida se l'animale è accompagnato da prova documentale di una storia ininterrotta di un primo ciclo vaccinale effettuato in conformità di uno dei protocolli di vaccinazione di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato IV e regolari rivaccinazioni secondo le raccomandazioni del fabbricante e in ogni caso a intervalli non superiori a 12 mesi.
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